Esistono condizioni fisiche che possono godere di particolari alimenti e formulazioni: in questi casi si parla di “Alimenti a Fini Medici Speciali”, indicati con l'acronimo “AFMS”. Si tratta di prodotti che devono rispettare le indicazioni fornite da specifici norme europee, come il Regolamento (CE) 609/2013 che ne stabilisce anche la definizione, indicandoli come “prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato, da utilizzare “sotto controllo medico””. Completa il quadro normativo il Regolamento (UE) 2016/128, entrato in vigore nel 2020, che offre indicazioni rispetto a composizione e informazione dei prodotti: per esempio, vieta che questi prodotti vengano pubblicizzati con claim nutrizionali e di salute. Spetta invece alla Direzione Generale Igiene, Sicurezza Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute l'aggiornamento delle Linee Guida nazionali. L'ultima versione, di questo luglio, riporta alcune delle novità introdotte proprio dal Regolamento 2016/128, come per esempio l'obbligo a considerare AFMS anche la nutrizione enterale e l'estensione delle disposizioni sui pesticidi per le formule per lattanti e di proseguimento ad AFMS per lattanti e i bambini nella prima infanzia.

Le composizioni di un AFMS

Sono tre le composizioni possibili per un AFMS: prodotto completo dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard dei nutrienti; prodotto completo dal punto di vista nutrizionale con una formulazione in nutrienti adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico; prodotto incompleto dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico, che non rappresentano l’unica fonte alimentare giornaliera. In tutti questi casi, l'etichetta deve riportare come utilizzare il prodotto e le quantità corrette, così da facilitarne l'uso da parte dell'operatore sanitario o la prescrizione da parte del medico. Essendo alimenti speciali, questi prodotti possono contenere minerali e vitamine in quantità superiore ai limiti stabiliti dall'EFSA, purché utili alla gestione della malattia o della condizione fisica del soggetto: in ogni caso, anche se non contribuiscono al calcolo calorico del prodotto, questi quantitativi vanno espressi in etichetta. L'etichettatura è proprio uno degli aspetti che viene modificato dal Regolamento 2016/128, che la rende trasparente in ogni aspetto e richiede, a fini di sicurezza, che offra tutte le indicazioni necessarie al corretto uso dell'AFMS.

La completa caratterizzazione di questi alimenti è condizione essenziale perché possano essere valutati da EFSA e confermati come AFMS; ciò vale anche per nuovi prodotti che vogliano essere introdotti in commercio. EFSA è l'ente preposto a valutare la sicurezza di un AFMS ed è anche l'ente al quale gli Stati membri si possono rivolgere in caso di controversie relative a questi prodotti. Non è raro che un prodotto considerato AFMS in Italia, per esempio, possa non superare i controlli in un altro Stato membro dell'Unione. In questi casi, ci si può rivolgere anche al Comitato Permanente “General food law”. Tanti e dettagliati gli aspetti presi in considerazione da queste Linee Guida che vogliono aiutare le aziende produttrici a essere sempre in regola e a rispettare le richieste necessarie per poter immettere i loro prodotti sul mercato.